Associazione tra Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti e Consulenti del Lavoro operanti nel Circondario Imolese

Statuto dell'Associazione


COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1

Costituzione

  1. E' costituita l'Associazione dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e dei Consulenti del Lavoro del Circondario Imolese denominata "OSSERVATORIO PROFESSIONALE IMOLESE", con durata illimitata.
  2. L'Associazione ha sede sociale in Imola –Attualmente la sede è in Via Cavour 30. La modifica della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria.
  3. L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, senza distinzione di razza, sesso, censo e religione.

Art. 2 - Oggetto Sociale

  1. 1. L'associazione ha i seguenti scopi:
    • promuovere e migliorare l'immagine degli associati e dei loro clienti nei confronti delle istituzioni, del mondo bancario, degli uffici pubblici e privati di ogni genere e grado.
    • promuovere iniziative tese ad ottenere , anche nell'interesse dei clienti degli associati, convenzioni particolarmente favorevoli con Istituti di credito ed altri fornitori di servizi.
    • tutelare le professioni nell'ambito locale segnalando i casi di abusivismo ai sindacati di categoria, agli ordini professionali di competenza ed alla autorità giudiziaria.
    • contribuire alla formazione dei propri iscritti anche con l'organizzazione di convegni di studio in ambito locale, in collaborazione con gli ordini professionali, nonché migliorare l'aggiornamento professionale favorendo gli scambi di conoscenza fra gli associati e la creazione di gruppi di ricerca e di studio comuni.
    • promuovere la costituzione di iniziative comuni con gli uffici finanziari ed altri uffici al fine di interpretare ed applicare uniformemente la normativa tributaria, societaria e giuridica.

Art.3

  1. 1. L'associazione non potrà porre in essere iniziative che siano in contrasto con gli scopi statutari degli ordini o albi professionali di appartenenza né che siano in contrasto con le leggi e i regolamenti vigenti.

Art. 4

Associati

  1. Possono essere membri dell'Associazione i Dottori Commercialisti , Ragionieri e Consulenti del lavoro iscritti nei rispettivi Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Art. 5

Ammissione

  1. La domanda di ammissione va presentata alla Segreteria della Associazione.
  2. La domanda comporta l'adesione ai principi costitutivi ed alle finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservare lo Statuto e le norme deontologiche, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente prese dagli Organi Associativi. L'ammissione potrà essere rifiutata solo per giusti e comprovati motivi.

Art. 6

Contributi

  1. I contributi si distinguono in ordinari e straordinari. Sono ordinari quelli fissati come contributo di iscrizione ed annuale d'esercizio; sono straordinari quelli fissati una tantum.
  2. I contributi ordinari sono fissati annualmente.
  3. I contributi ordinari sono dovuti ad anno sociale indipendentemente dal tempo in cui il nuovo associato è stato iscritto.
  4. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'associazione ha l'obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari stabiliti per tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Art. 7

Scioglimento del rapporto

  1. Lo scioglimento del rapporto Associativo nei confronti dei singoli Associati può verificarsi per recesso, esclusione, causa di morte.
  2. L'Associato che cessa di far parte dell'Associazione non ha diritto alla restituzione delle quote versate né alla divisione del Fondo Comune.

Art. 8

Recesso

  1. La domanda di recesso deve essere presentata alla Segreteria dell'Associazione con un preavviso di 3 (tre) mesi dalla data di efficacia.
  2. L'Associato non ha diritto in alcun caso alla restituzione della quota annuale, comunque dovuta.

Art. 9

Esclusione

  1. L'Associato, oltre ai casi previsti dalla legge può essere escluso quando:
    • non osservi le disposizioni dell' atto costitutivo, dello Statuto, delle norme deontologiche e dei regolamenti;
    • in nome dell'Associazione, esprima posizioni in contrasto con le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione;
    • risulti moroso nei versamenti;
    • quando venga a mancare anche uno solo dei presupposti per l'ammissione.

ORGANI

Art. 10

Organi

  1. Sono organi dell'Associazione:
    • l'Assemblea degli Associati;
    • il Comitato direttivo;
  2. Alle cariche sociali sono eleggibili tutti gli Associati.
  3. Le cariche assunte danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute se idoneamente documentate.

Art. 11

Assemblea degli Associati

  1. L'Assemblea degli Associati rappresenta l'universalità degli Associati ed è l'organo sovrano dell'associazione.
  2. L'Assemblea è validamente costituita:
    • In prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli Associati.
    • In seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.
  3. Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.
  4. E' ammessa la delega ad uno degli altri iscritti, con un massimo di due per associato.
  5. La convocazione dell'Assemblea è effettuata a cura del Presidente con lettera, fax e-mail o altro, a ciascun iscritto almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione. Il luogo di convocazione può essere diverso dalla sede sociale.
  6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente, il quale nominerà un Segretario.
  7. L'Assemblea nomina i componenti del Comitato direttivo e delle Commissioni scegliendone i membri fra gli associati.
  8. L'Assemblea è competente a deliberare sul rendiconto economico e finanziario annuale entro il 30 aprile di ogni esercizio secondo le disposizioni previste dal presente statuto nonché su tutti gli argomenti che il Comitato intenda sottoporre alla sua attenzione. E' altresì competente in ordine alle proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti, nonché sulla messa in liquidazione dell'Associazione: in tali casi é necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati in prima convocazione e della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

Art. 12

Comitato direttivo

  1. Il comitato direttivo è composto da tre a sette membri nominati dall'Assemblea degli Associati.
    Tutti gli associati possono essere eletti membri del comitato direttivo.
  2. Il comitato direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed il mandato è rinnovabile.
    Contestualmente alla nomina, il comitato direttivo, con votazione a maggioranza dei suoi componenti, attribuisce le cariche di presidente e vice presidente.
  3. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni ed il loro mandato e' rinnovabile per una sola volta consecutivamente.
  4. In particolare, senza che ciò costituisca limitazione di poteri, il Comitato direttivo deve:
    1. promuovere tutte le azioni necessarie per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente statuto;
    2. amministrare il patrimonio della associazione e predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre all'assemblea, curandone il deposito presso la sede almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione;
    3. dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
    4. deliberare sull'ammissione, sul recesso e sull'esclusione degli associati.
  5. Il Comitato direttivo può inoltre:
    1. promuovere congressi e convegni;
    2. proporre l'istituzione di qualsiasi commissione di studio atta ad agevolare il raggiungimento degli scopi associativi. Il funzionamento delle Commissioni sarà disciplinato da regolamento approvato dall'assemblea.
  6. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
  7. Per la validità delle riunioni del Comitato Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei membri; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
  8. L'elezione del Comitato direttivo avviene a scrutinio segreto o palese e universale.
  9. Qualora, per qualsiasi causa, venisse a mancare un consigliere lo stesso sarà sostituito, da un altro associato, secondo l'ordine dei non eletti risultante dall'ultima assemblea che nominò il Comitato Direttivo.
  10. Il nuovo consigliere rimarrà in carica fino alla normale scadenza del Comitato direttivo.
  11. Il Consigliere, dopo tre assenze ingiustificate, decade dal suo ufficio e verrà automaticamente sostituito , con delibera del Comitato, con le stesse modalità di cui al punto precedente.

Art.13

Il Presidente

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e firma gli atti ufficiali e contabili, convoca l'Assemblea degli Associati e ne presiede le riunioni. In caso di assenza, il Presidente è sostituito a tutti gli effetti dal Vice-Presidente.

Art.14

Autonomia economico - finanziaria

  1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote degli Associati, da tutti i contributi, proventi, mezzi, beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque dislocati.
  2. Per il raggiungimento degli scopi sociali e per quanto sarà ritenuto utile per un loro migliore conseguimento, l'Associazione, si avvale:
    • delle quote Associative;
    • di contributi, proventi di Enti Pubblici, Privati, dello Stato, di Organizzazioni comunitarie ed internazionali;
    • di mezzi ricavati da pubblicazioni, ricerche, studi, organizzazione di convegni, e quant'altro realizzato, a favore di terzi, di istituzioni, pubbliche e private.
  3. E' vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale, in modo diretto o indiretto sotto qualsiasi forma durante la vita dell'associazione.
  4. La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi e non è rivalutabile.
  5. L'esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Art.15

Liquidazione

  1. Il Comitato Direttivo, quando siano venuti a mancare i presupposti Associativi che hanno dato origine all'Associazione, può proporre lo scioglimento dell'Associazione. La delibera prevederà anche la destinazione e l'impiego del patrimonio dell'Associazione, che sarà comunque obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con scopi simili o comunque a fini di pubblica utilità.

Art.16

Disposizioni finali di rimando

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si farà espresso richiamo alle disposizioni di legge in materia.

Statuto approvato con assemblea degli associati tenuta in Imola, presso la sede sociale, in via Cavour n. 30, il 21/5/2014, alle ore 17,30.


Il Presidente
Dott. Bacchilega Maurizio

Il segretario
Rag. Camorani Gilberta

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